Attività di sede

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Sabato 27 Maggio 2023
Ore 10:30
Sezione di Cosenza
GLI IMMIGRATI:UNA RISORSA POSSIBILE
Conferenza
Mercoledì 26 Aprile 2023
Ore 17:00
Sezione di Cosenza
LA MEDICINA NAZISTA:UNA MEDICINA DISUMANA
Pellegrinaggio
Lunedì 21 Novembre 2022
Ore 18:00
Sezione di Cosenza
AVVENIMENTO GIUBILARE E ATTRAVERSAMENTO DELLA PORTA SANTA
Conferenza
Giovedì 16 Giugno 2016
Ore 18:00
Sezione di Cosenza
I LUOGHI DELLA PREGHIERA
Attività di sede
Domenica 29 Maggio 2016
Ore 18:00
Sezione di Cosenza
Corpus Domini

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Lo Statuto dell'Ordine

Art. 1
(Istituzione)
L’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme, di antica origine, riordinato ed arricchito di privilegi dai Sommi Pontefici, per vincoli storici, giuridici e spirituali è sotto la benigna protezione della Santa Sede.
L’Ordine è persona giuridica di diritto canonico, come dalle Lettere Apostoliche di Sua Santità Pio XII del 14 settembre 1949 e di Sua Santità Giovanni XXIII dell’8 dicembre 1962, nonché persona giuridica vaticana, come dal Rescritto di Sua Santità Giovanni Paolo II del 1 febbraio 1996.

Art. 2
(Fini)
L’Ordine ha per scopo:
1 - di rafforzare nei suoi membri la pratica della vita cristiana, in assoluta fedeltà al sommo Pontefice e secondo gli insegnamenti della Chiesa, osservando come base i principi della carità dei quali l’Ordine è un mezzo fondamentale per gli aiuti alla Terra Santa;
2 - di sostenere ed aiutare le opere e le istituzioni cultuali, caritative, culturali e sociali della Chiesa Cattolica in Terra Santa, particolarmente quelle del e nel Patriarcato Latino di Gerusalemme, con il quale l’Ordine mantiene legami tradizionali;
3 - di zelare la conservazione e la propagazione della fede in quelle terre, interessandovi i cattolici sparsi in tutto il mondo, uniti nella carità dal simbolo dell’Ordine, nonché tutti i fratelli cristiani;
4 - di sostenere i diritti della Chiesa Cattolica in Terra Santa.

Art. 3
(Natura)
L’Ordine per la sua natura e per le sue finalità strettamente religiose e caritative è estraneo a qualsiasi movimento o manifestazione di carattere politico. I membri dell’Ordine non possono prendere parte ad organizzazioni ed associazioni, il cui carattere e scopi siano in contrasto con la dottrina e gli insegnamenti della Chiesa Cattolica, o appartenere a pretesi Ordini ed Istituzioni di asserito carattere cavalleresco, non riconosciuti dalla Santa Sede o non concessi da Stati Sovrani.

Art. 4
(Sede)
L’Ordine ha la sua sede legale nello Stato della Città del Vaticano ed ha il centro della sua attività spirituale nel Convento situato presso Sant’Onofrio al Gianicolo, come da Motu Proprio di Sua Santità Pio XII, in data 15 agosto 1945.
a A Gerusalemme ed ai luoghi Santi si riallacciano fondamentalmente la storia e l’attuale vita dell’Ordine.
...

Art. 11
(Investiture)
Compete al Cardinale Gran Maestro di effettuare le investiture; in sua assenza ai Gran Priori delle rispettive Luogotenenze, per sua delega implicita.
L’Investitura rafforza nei Cavalieri e nelle Dame l’impegno di un’aperta confessione di fede e di una pratica attiva dei doveri cristiani particolarmente per il conseguimento dei fini dell’Ordine. I Cavalieri e le Dame ricevono l’Investitura secondo il “Cerimoniale per l’Investitura dei Cavalieri dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme”, approvato dalla Sacra Congregazione dei Riti il 25 luglio 1962, ed acquistano i favori spirituali concessi all’Ordine dai Sommi Pontefici.


Sito autorizzato dal Luogotenente per l'Italia Meridionale Tirrenica

Sua Eccellenza Cav. di Gran Croce Prof. Dott. Giovanni Battista Rossi


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